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Sicurezza alimentare

Ciò che mangiamo dipende da come controlliamo

of Canella M. – Cappelli M.


Quando si parla di sicurezza alimentare, l’attenzione del consumatore si concentra spesso sul prodotto finale: l’alimento acquistato, cucinato e consumato. In realtà, la sicurezza di ciò che mangiamo è il risultato di un processo molto più ampio e complesso, che inizia ben prima della trasformazione e della distribuzione, all’interno degli allevamenti. La filiera avicola rappresenta uno dei settori più rilevanti dell’agroalimentare italiano, per diffusione dei consumi e per impatto sulla salute pubblica. In Italia, le carni avicole sono tra le fonti di proteine animali più consumate, con un consumo pro capite che supera i 20 kg annui, a conferma della loro ampia diffusione e della percezione di alimento sano, leggero e accessibile. Questo dato rende ancora più evidente quanto la sicurezza lungo la filiera produttiva sia un tema che riguarda l’intera collettività. Carni avicole e uova — queste ultime con una media di consumo pro capite superiore alle 200 unità annue — sono alimenti di largo consumo, percepiti come facilmente reperibili, dal prezzo contenuto e in linea con il modello alimentare mediterraneo. Tuttavia, la loro qualità igienico-sanitaria dipende da numerosi fattori: condizioni di allevamento, alimentazione e benessere degli animali, uso di farmaci, igiene della produzione, della macellazione e della distribuzione, ecc…, in tutte le fasi, secondo il concetto di “filiera” introdotto dapprima dal Libro Bianco della Sicurezza Alimentare del 2000, e poi, a livello normativo, dal Regolamento (CE) n. 178/2002. Il rispetto delle norme, l’applicazione di corrette prassi e di procedure di autocontrollo da parte degli operatori e il corretto funzionamento dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti costituiscono un quadro complesso e, al tempo stesso, in grado di garantire un elevato livello di sicurezza e di tutela dei consumatori. In questo contesto, la prevenzione diventa centrale. Anche strumenti spesso fraintesi, come i provvedimenti sanzionatori di carattere amministrativo, assumono un significato diverso se visti come mezzi di tutela e non come meri provvedimenti punitivi.


Alimentazione e sicurezza nella filiera avicola

La sicurezza della nostra alimentazione è strettamente legata alle modalità con cui vengono allevati gli animali destinati alla produzione alimentare. Nel settore avicolo, l’intensificazione produttiva ha reso necessario un attento equilibrio tra esigenze economiche e tutela della salute pubblica. Fattori come densità di allevamento, qualità dell’alimentazione del pollame, condizioni ambientali e gestione sanitaria incidono direttamente sulla sicurezza degli alimenti di origine animale. Pratiche di allevamento non adeguate possono favorire l’insorgenza di patologie, alterazioni muscolari e un maggiore ricorso ai farmaci, in particolare agli antibiotici. L’uso non appropriato di questi ultimi rappresenta una criticità rilevante, poiché elevati dosaggi, specialmente se associati a tempi di sospensione troppo stretti, possono determinare la presenza di residui negli alimenti e contribuire allo sviluppo dell’antimicrobico-resistenza, oggi riconosciuta come una delle principali emergenze sanitarie a livello globale. Garantire alimenti sicuri significa quindi intervenire a monte della filiera, promuovendo sistemi di allevamento responsabili e controllati. La sicurezza alimentare non può essere considerata una condizione casuale, ma va definita come il risultato di un insieme di scelte consapevoli, supportate da controlli continui e ben mirati. In quest’ottica, il concetto di “One Health” (ovvero di “Una sola salute”) assume un ruolo fondamentale, sottolineando l’interconnessione tra salute umana, animale e ambientale.


Il controllo ufficiale e il ruolo del tecnico della prevenzione

Il controllo ufficiale nella filiera avicola è disciplinato da un articolato quadro normativo europeo e nazionale, che pone la prevenzione al centro delle politiche sanitarie. L’obiettivo principale non è soltanto individuare le non conformità, ma prevenire i rischi attraverso attività di sorveglianza, valutazione e monitoraggio. In questo settore, l’attività di controllo ufficiale assume particolare rilevanza e si sviluppa attraverso un approccio multiprofessionale, che integra le note competenze del medico veterinario e del tecnico della prevenzione. Quest’ultimo svolge un ruolo chiave nei controlli effettuati negli allevamenti e lungo le filiere produttive. Le sue competenze comprendono la verifica dei requisiti strutturali e delle condizioni igienico-sanitarie delle strutture e dei mezzi di trasporto, il controllo dei mangimi e della tracciabilità degli alimenti di origine animale, nonché, sempre in stretta collaborazione con il veterinario, il controllo del benessere animale e della corretta gestione dei farmaci. Un ulteriore ambito di attività riguarda l’identificazione, la gestione, il trasporto e il trattamento dei sottoprodotti di origine animale, ossia tutti quei materiali di origine animale non più destinati al consumo umano: dagli animali morti in allevamento agli scarti di macellazione e di lavorazione, fino ai materiali secondari derivanti dalla macellazione, disciplinati dai Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e n. 142/2011. L’intervento dei professionisti sanitari incaricati del controllo ufficiale non è esclusivamente ispettivo o “repressivo”, ma anche e soprattutto educativo: attraverso il confronto con gli operatori del settore e la loro formazione mira a promuovere comportamenti corretti, favorendo una maggiore consapevolezza del rischio e l’applicazione delle norme. Il controllo ufficiale rappresenta quindi il collegamento diretto tra produzione alimentare e tutela della salute pubblica. Attraverso un approccio sistemico e preventivo, consente di garantire che gli alimenti immessi sul mercato siano sicuri e conformi agli standard di salute richiesti.


Le sanzioni: uno strumento di prevenzione e responsabilità

Nel linguaggio comune, la sanzione è spesso percepita come una “punizione”. In ambito di sicurezza alimentare, tuttavia, essa assume un significato più ampio e strategico. Le sanzioni non rappresentano il fine dell’attività di controllo, ma uno strumento necessario per garantire il rispetto delle norme e tutelare il consumatore finale.

Le non conformità riscontrate durante i controlli possono avere conseguenze rilevanti sulla sicurezza degli alimenti e sul benessere animale. In questi casi, l’applicazione di una sanzione amministrativa mira ad interrompere comportamenti scorretti, ripristinare condizioni di sicurezza e prevenire rischi futuri. Inoltre, il sistema sanzionatorio contribuisce a garantire equità tra gli operatori, tutelando chi rispetta le regole e investe nella qualità.

La funzione deterrente delle sanzioni è fondamentale per mantenere elevati standard di sicurezza lungo le filiere. In questo senso, la sanzione non è il fine, ma un mezzo attraverso cui si realizza una reale prevenzione, a garanzia della salute pubblica e della fiducia del consumatore.

Spesso la sanzione è sostituita, qualora la non conformità sia di lieve entità (“inadeguatezza”), da provvedimenti che impongono all’operatore l’adozione di azioni correttive finalizzate al miglioramento e alla rimozione delle criticità riscontrate entro un termine stabilito dall’autorità competente a seguito delle proprie valutazioni. Sia la normativa nazionale (leggi e decreti) sia quella dell’Unione Europea (regolamenti) prevedono specifici sistemi sanzionatori applicati a livello nazionale. I Regolamenti unionali demandano infatti agli Stati Membri l’individuazione e l’adozione delle relative sanzioni che, secondo il diritto dell’Unione Europea, devono avere caratteristiche di effettività, proporzionalità e dissuasività.

Solo per citare alcuni dei dispositivi sanzionatori che possono interessare il settore:

  • Decreto Legislativo 142/2009 per le violazioni in materia di igiene dei mangimi (Reg. 183/2005), importi variabili da 500 a 30.000 euro a seconda degli articoli violati;
  • Decreto Legislativo 26/2017 per le violazioni in materia di etichettatura dei mangimi (Reg. 767/2009), importi variabili da 1.000 a 30.000 euro;
  • Decreto Legislativo 193/2007 per le violazioni al “pacchetto   igiene” in materia di sicurezza alimentare (Reg. 852/2004 e Reg. 853/2004), importi variabili da  500 a 30.000 euro;
  • Decreto Legislativo 231/2017 per le violazioni in materia di etichettatura degli alimenti (Reg. 1169/2011); importi variabili da 500 a 40.000 euro;
  • Decreto Legislativo 186/2012 per le violazioni relative al Reg. 1069/2009 (sottoprodotti di origine animale); importi variabili da 2.000 a 90.000 euro.

La Legge 689/1981, che disciplina il procedimento delle sanzioni amministrative, prevede tra l’altro:

  • la notifica del verbale entro 90 giorni dall’accertamento;
  • la possibilità per il trasgressore e per gli eventuali obbligati in solido di effettuare il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica, versando la somma più favorevole tra il doppio del minimo e la terza parte del massimo previsto, chiudendo così il procedimento;
  • l’ulteriore riduzione del 30% dell’importo dovuto qualora il pagamento venga effettuato entro 5 giorni dalla notifica del verbale;
  • la presentazione di memorie difensive e/o la richiesta di audizione presso l’autorità amministrativa competente;
  • la trasmissione del rapporto all’autorità amministrativa competente da parte dei verbalizzanti in caso di mancato pagamento entro il termine di 60 giorni;
  • l’adozione di un’ordinanza-ingiunzione di pagamento motivata oppure di un provvedimento motivato di archiviazione da parte dell’autorità amministrativa competente, entro 5 anni dalla commissione della violazione;
  • l’eventuale riscossione coattiva delle somme dovute, mediante cartella esattoriale, in caso di mancato pagamento dell’importo indicato nell’ordinanza-ingiunzione.


“Prevenzione a tavola”

La sicurezza alimentare e la prevenzione non si esauriscono nei controlli ufficiali, ma sono processi condivisi: anche il consumatore svolge un ruolo importante nella fase domestica, in quanto primo attore della propria salute. Patologie quali la Salmonellosi e la Campylobacteriosi, oggetto di specifici piani di controllo a livello europeo, evidenziano quanto il monitoraggio negli allevamenti avicoli sia strettamente collegato alla tutela del consumatore. Per questo è importante invitare ad attuare comportamenti corretti e consapevoli che contribuiscono a ridurre il rischio microbiologico, ovvero:

  • conservare le carni avicole in frigorifero a temperature adeguate (0-4 °C), non scongelare a temperatura ambiente e rispettare le date di scadenza;
  • evitare la contaminazione crociata, separando alimenti crudi e cotti e utilizzando utensili diversi;
  • cuocere completamente le carni, assicurandosi che il prodotto raggiunga una temperatura interna adeguata (70 °C “al cuore” per almeno 5 minuti);
  • lavare accuratamente mani, superfici e strumenti dopo il contatto con carne cruda;
  • non interrompere per lungo tempo la catena del freddo durante il trasporto dal punto vendita all’abitazione.

Anche per le uova valgono alcune semplici regole da seguire a tutela della propria salute: è consigliabile conservarle in frigorifero una volta acquistate, al fine di mantenerne stabile la temperatura e ridurne la possibile proliferazione batterica. Nei punti vendita, invece, non vengono refrigerate per evitare sbalzi termici e fenomeni di condensa sul guscio e per garantire una gestione coerente della catena distributiva. È importante, inoltre, non lavare le uova prima della conservazione e/o del non immediato uso: il guscio è naturalmente protetto da una sottile pellicola (cuticola) che funge da barriera protettiva contro i microrganismi presenti nell’ambiente; il lavaggio potrebbe comprometterla, aumentando il rischio di contaminazione interna. È infine buona pratica evitare il consumo di uova crude o poco cotte, soprattutto nei soggetti più vulnerabili.


Conclusione

La sicurezza alimentare nella filiera avicola è il risultato di un equilibrio complesso tra produzione, controllo e responsabilità. Ciò che mangiamo dipende da come controlliamo: ogni fase del processo produttivo contribuisce alla qualità e alla sicurezza del prodotto finale. Il controllo ufficiale e l’azione dei professionisti della salute ad esso preposti, operanti nelle aree veterinarie delle Aziende Sanitarie (medico veterinario e tecnico della prevenzione) rappresentano strumenti fondamentali per assicurare il rispetto delle norme e la tutela della salute pubblica. Anche le sanzioni, correttamente applicate, svolgono una funzione essenziale di prevenzione e garanzia. Promuovere una cultura della prevenzione significa investire in un sistema alimentare più sicuro, trasparente e sostenibile, in cui il rispetto delle regole diventa un valore condiviso e una responsabilità collettiva.

Michela Canella

Marco Cappelli

Tecnici della Prevenzione


Riferimenti bibliografici, normativi e sitografici

  1. Commissione delle Comunità Europee, “Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare” (COM(1999) 719 definitivo), Bruxelles, 12/01/2000.
  2. Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28/01/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (…) (GUCE n. L 371 del 01/02/2002), modificato dal Reg. (CE) n. 1642/2003 (GUCE L 245 del 29/09/2003).
  3. Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29/04/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (rettifica in GUUE L 226 del 25/06/2004).
  4. Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29/04/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (rettifica in GUUE n. L 226 del 25/06/2004).
  5. Reg. (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/01/2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GUUE L 35 del 08/02/2005).
  6. Reg. (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/07/2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi… (GUUE L 229 del 01/09/2009).
  7. Reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/10/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale… (GUUE L 300 del 14/11/2009).
  8. Reg. (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/10/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori… (GUUE L 304 del 22/11/2011).
  9. Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/03/2017 relativo ai controlli ufficiali… (GUUE L 95 del 7.4.2017).
  10. Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” (S.O.GURI n. 329 del 30/11/1981) e successive modificazioni.
  11. Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193, “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controllo in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore” (GURI n. 261 del 09/11/2007 – SO n. 228).
  12. DLgs 1o ottobre 2012, n. 186, “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale…” (GURI 255 del 31/10/2012).
  13. DLgs 1o febbraio 2017, n. 26, “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi” (GURI n. 64 del 17/03/2017).
  14. DLgs 15 dicembre 2017, n. 231, “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori…” (GURI n. 32 del 08/02/2018).


Riferimenti istituzionali e sitografia



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