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New veterinary health norms for animal products

of Cappelli M.

Introduzione

Il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 2 luglio 2005, detta le norme generali di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione da Paesi Terzi di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Il provvedimento rappresenta il recepimento della Direttiva 2002/99/CE del Consiglio e viene applicato sul territorio nazionale “sino alla data d’entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma” (trattandosi di materia di competenza di tali istituzioni, non rientrando tra quelle di competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, comma 2, della Costituzione, così come modificato dall’art. 3 della Legge n. 3/2001: si vedano i commi 4 e 5 dello stesso art. 117). Vengono fatte salve le disposizioni già in vigore, di cui a:

  • Decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;
  • Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, e successive modifiche;
  • Direttive costituenti il quadro della normativa comunitaria relativa alle misure di controllo per determinate malattie degli animali e relativi decreti di attuazione, elencati nell’allegato I del DLgs n. 117/2005.
  • Tale allegato riporta, tuttavia, nel testo pubblicato, alcuni errori macroscopici (DPR n. 555/1992 e DPR n. 263/1997 riferiti, anziché alle malattie legate all’acquacoltura, rispettivamente alla peste dei piccoli ruminanti e alla malattia vescicolare dei suini; conseguente mancanza per queste due ultime malattie dell’indicazione della norma nazionale di attuazione della Direttiva n. 92/119/CEE). L’elenco completo e corretto dovrebbe essere il seguente:

    Definizioni

    Oltre ad essere riprese le definizioni di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002 ed al DLgs n. 80/2000, vengono aggiunte le seguenti, riportate testualmente:

    Fini e modalità

    Secondo il Decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, il Ministero della Salute, con suo specifico decreto d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, deve definire un sistema di reti di sorveglianza, avvalendosi degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, comprendente almeno le modalità operative da attuare, le misure da adottare in caso d’accertamento di carenze, nonché il contenuto dei dati, il loro formato, la durata della loro conservazione e la periodicità della trasmissione degli stessi al Ministero da parte delle regioni. Tale sistema deve assicurare che le attività vengano svolte senza propagare malattie trasmissibili agli animali e che i prodotti di origine animale siano ottenuti solamente da animali in regola con la normativa di polizia sanitaria, ed in particolare:

    a) i prodotti di origine animale non devono essere ottenuti da animali provenienti da aziende, stabilimenti o territori soggetti a restrizioni di polizia sanitaria, in riferimento alle disposizioni di cui all’allegato I (elencate nell’introduzione a questo scritto);

    b) gli animali da cui derivano le carni e i prodotti a base di carne non devono essere stati macellati in uno stabilimento in cui siano stati presenti, al momento della macellazione o della produzione, animali colpiti o sospettati di essere colpiti da una delle malattie elencate nell’allegato I e richiamate alla precedente lettera a), o loro carcasse o altre parti, a meno che non sia ufficialmente possibile escludere il sospetto;

    c)  gli animali e i prodotti dell’acquacoltura devono essere conformi a quanto previsto dal DPR n. 555 del 30/12/1992 (norma di recepimento che disciplina il settore).

    Obblighi per gli operatori e figura del veterinario aziendale

    Il Decreto che sarà emanato dal Ministero della Salute dovrà definire anche gli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori. Infatti, oltre alla sorveglianza e al monitoraggio garantiti dai servizi veterinari delle AUSL, tali operatori dovranno mettere in atto proprie procedure, avvalendosi se necessario di un veterinario aziendale. Figura, quest’ultima, per la quale devono essere definiti nell’ambito del medesimo decreto, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilità, nonché i requisiti professionali e la specifica formazione correlati all’attività da svolgere, con competenza delle regioni e province autonome circa la verifica periodica sulla correttezza dell’operato dei professionisti incaricati.

    Deroghe

    Il Decreto prevede la possibilità di autorizzare, con Decreto del Ministero della Salute d’intesa con le regioni interessate, la produzione, la trasformazione o la distribuzione di prodotti provenienti da un territorio soggetto a restrizioni di polizia sanitaria (in riferimento alle malattie di cui all’allegato I, già citate) purché non provengano da un’azienda infetta o sospetta di essere tale, nel rispetto delle seguenti regole:

    Per quanto riguarda i prodotti dell’acquacoltura, anche per le deroghe viene richiamata la conformità alle condizioni di cui al DLgs n. 555/1992.

    Altre deroghe possono essere concesse nel rispetto delle prescrizioni stabilite in sede comunitaria e, se possibile, in relazione alla situazione di una specifica malattia. Nei casi di deroga devono essere rispettate le prescrizioni di cui agli allegati II e III al Decreto n. 117/2005. In particolare, deve essere apposto un contrassegno di identificazione speciale alle carni provenienti da un territorio che non soddisfa tutte le condizioni di polizia sanitaria, costituito da una croce diagonale sovrapposta al bollo sanitario (due rette al centro del bollo in modo che le indicazioni dello stesso restino leggibili), oppure da un unico bollo ovale di 6,5 per 4,5 centimetri costituito da:

    Nel bollo, le lettere devono essere alte cm 0,8, le cifre cm 1. La bollatura deve dare anche informazioni identificative relative al veterinario che ha ispezionato le carni e deve essere apposta sotto la responsabilità del veterinario ufficiale.

    Certificazione veterinaria

    L’obbligo di certificazione veterinaria che accompagni i prodotti di origine animale è operativo se previsto da disposizioni comunitarie adottate per motivi di polizia sanitaria o in caso di provvedimenti di deroga (ad esempio, trasporto fuori dalla zona infetta per il trattamento previsto).

    Il certificato deve essere rilasciato dal veterinario ufficiale, nel rispetto delle disposizioni del Decreto n. 117/2005 e di altre norme nazionali e comunitarie vigenti, con l’applicazione dei principi di cui all’allegato IV e l’utilizzo esclusivo dei modelli comunitari di certificato. Tali principi devono essere applicati anche nel corso dell’attività di verifica dei certificati provenienti da altri Stati Membri, e possono essere così riassunti:

    Nel caso d’importazione da Paesi Terzi, all’ingresso nella Comunità Europea la partita deve essere accompagnata dalla versione originale del certificato.

    Controllo ufficiale

    Sia gli animali che i prodotti di origine animale sono sottoposti a specifici controlli sanitari ufficiali a cura delle regioni e province autonome tramite i servizi veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali, per verificare il rispetto delle disposizioni del DLgs n. 117/2005, di quelle comunitarie e di quelle nazionali ad esso correlate. Viene ribadito, come già stabilito in altre norme vigenti, che “le ispezioni devono essere effettuate senza preavviso”, e viene richiamato il rispetto del DLgs n. 28/1993 per quanto riguarda sia i controlli sugli scambi intracomunitari sia i provvedimenti nei casi di infrazione.

    Sempre nel campo del controllo ufficiale è garantita, da parte delle regioni, delle province autonome e del Ministero della Salute, la collaborazione con gli esperti comunitari incaricati di effettuare verifiche. In caso di constatato rischio per la sanità animale o per la salute pubblica, oltre ai provvedimenti che possono essere adottati immediatamente dall’autorità sanitaria competente per territorio, i provvedimenti d’urgenza e le misure cautelari sono adottati dallo Stato (art. 117 del DLgs n. 112/1998) e devono essere applicati in maniera conforme da ogni autorità competente nei rispettivi territori.

    Importazioni da Paesi Terzi

    L’art. 7 del DLgs n. 117/2005 stabilisce l’applicabilità delle regole sopra esposte anche alle importazioni da Paesi Terzi di partite di prodotti di origine animale, le quali devono essere accompagnate dal certificato veterinario già previsto dall’art. 5 (che deve essere in versione originale, come riportato nell’allegato IV, punto 3). Tale documento attesta la conformità del prodotto ai requisiti sanitari previsti e alle “eventuali condizioni d’importazione specifiche, fissate in sede comunitaria”. I controlli ufficiali, in questo caso, vengono effettuati dal Ministero della salute mediante i Posti d’Ispezione Frontaliera (PIF). Lo stesso Ministero, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, decreta le modalità di controllo, nei quali sono coinvolti sia i PIF che gli uffici doganali, relativamente ai prodotti introdotti mediante spedizioni postali o al seguito di passeggeri o come campioni commerciali, non rientranti tra quelli di cui al DLgs n. 80/2000.

    Pre-notifica

    Per l’introduzione sul territorio nazionale di animali vivi e prodotti di origine animale restano operative le modalità di pre-notifica previste dal DLgs n. 28/1993. Il primo destinatario (vale a dire colui che riceve la partita da uno speditore di un altro Stato Membro) deve comunicare l’arrivo all’Ufficio per gli Adempimenti Comunitari (Uvac) ed all’AUSL competenti per territorio, utilizzando il modello di pre-notifica predisposto dal Ministero con tutti i dati informativi previsti. La pre-notifica, in maniera leggibile (in caso contrario è considerata come non avvenuta) ed entro i tempi stabiliti dallo stesso DLgs n. 28/1993, può essere trasmessa mediante i mezzi scritti ritenuti idonei, con priorità per gli “strumenti informatici e telematici accessibili anche via internet”. Viene quindi ritenuto valido l’invio a mezzo posta elettronica.

    Conclusioni

    Le nuove norme di polizia sanitaria vanno ad integrare, con alcune regole generali, l’ormai consistente normativa della filiera dei prodotti di origine animale, ma devono essere completate da decreti ministeriali che codifichino il sistema di sorveglianza, le procedure obbligatorie a carico degli operatori, la figura del veterinario aziendale (che non deve essere confusa con quella del veterinario ufficiale, a cui spettano, come si è visto, precisi compiti) e le modalità di controllo sui prodotti introdotti a mezzo posta, al seguito di viaggiatori o come campioni commerciali.

    La loro vigenza ha, come limite, l’entrata in vigore delle analoghe norme delle regioni e province autonome, competenti in materia, secondo l’art. 117, comma quinto, della Costituzione: norme che dovranno, comunque, essere adottate rispettando i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e i principi fondamentali desumibili dal Decreto n. 117/2005, e che non potranno quindi discostarsi molto dal testo qui esaminato dovendo comunque attuare la Direttiva n. 2002/99/CE.

    È auspicabile una sollecita rettifica dell’allegato I, dato che l’errata corrispondenza tra alcune direttive comunitarie e i decreti nazionali di attuazione, seppur facilmente individuabili dagli addetti ai lavori più attenti, può causare una certa confusione.

    Marco Cappelli

    Tecnico della Prevenzione

    Riferimenti normativi

    1. Decreto Legislativo n. 117 del 27/05/2005 – Attuazione della Direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GURI n. 152 del 02/07/2005).
    2. Costituzione della Repubblica Italiana (GURI n. 298 del 27/12/1947).
    3. Legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001 – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (GURI n. 248 del 24/10/2001).
    4. Decreto Legislativo n. 28 del 30/01/1993 – Attuazione delle Direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari (SOGURI n. 28 del 04/02/1993).
    5. Decreto Legislativo n. 80 del 25/02/2000 – Attuazione della Direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi Terzi (rettifica su GURI n. 132 del 08/06/2000).
    6. Regolamento (CE) n. 178/ 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28/ 01/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUCE n. L 031 del 01/02/2002).
    7. Decreto Legislativo n. 55 del 20/02/2004 – Attuazione della Direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GURI n. 49 del 28/02/2004 – SO n. 30).
    8. DL n. 54 del 20/02/2004 – Attuazione della Direttiva 2002 /60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana (GURI n. 49 del 28/02/2004 – SO n. 30).
    9. DPR n. 229 del 01/03/1992 – Regolamento di attuazione della Direttiva 85/511/CEE, che stabilisce misure di lotta contro l’afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE (SOGURI n. 66 del 19/03/1992).
    10. DPR n. 656 del 15/11/1996 – Regolamento per l’attuazione della Direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (SOGURI n. 300 del 23/12/1996).
    11. DPR n. 657 del 15/11/1996 – Regolamento per l’attuazione della Direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (SOGURI n. 300 del 23/12/1996).
    12. DPR n. 362 del 17/05/1996 – Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (SOGURI n. 160 del 10/07/1996).
    13. DPR n. 555 del 30/12/1992 – Regolamento per l’attuazione della Direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura (SOGURI n. 28 del 04/02/1993).
    14. DPR n. 263 del 03/07/1997 – Regolamento di attuazione della Direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GURI n. 285 del 07/12/2001).
    15. DPR n. 395 del 20/10/1998, n. 395 – Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva 95/70/CE in materia di misure minime di lotta contro alcune malattie dei molluschi bivalvi (GURI n. 270 del 18/11/1998).
    16. Regolamento (CEE) n. 2913/ 92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GUCE n. L 302 del 19/10/1992).
    17. Decreto Legislativo n. 112 del 31/03/1998 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (SOGURI n. 92 del 21/04/1998).


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