Introduzione
Il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 2 luglio 2005, detta le norme generali di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e lintroduzione da Paesi Terzi di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
Il provvedimento rappresenta il recepimento della Direttiva 2002/99/CE del Consiglio e viene applicato sul territorio nazionale sino alla data dentrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma (trattandosi di materia di competenza di tali istituzioni, non rientrando tra quelle di competenza esclusiva dello Stato di cui allart. 117, comma 2, della Costituzione, così come modificato dallart. 3 della Legge n. 3/2001: si vedano i commi 4 e 5 dello stesso art. 117). Vengono fatte salve le disposizioni già in vigore, di cui a:
Definizioni
Oltre ad essere riprese le definizioni di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002 ed al DLgs n. 80/2000, vengono aggiunte le seguenti, riportate testualmente:
Fini e modalità
Secondo il Decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, il Ministero della Salute, con suo specifico decreto dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, deve definire un sistema di reti di sorveglianza, avvalendosi degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, comprendente almeno le modalità operative da attuare, le misure da adottare in caso daccertamento di carenze, nonché il contenuto dei dati, il loro formato, la durata della loro conservazione e la periodicità della trasmissione degli stessi al Ministero da parte delle regioni. Tale sistema deve assicurare che le attività vengano svolte senza propagare malattie trasmissibili agli animali e che i prodotti di origine animale siano ottenuti solamente da animali in regola con la normativa di polizia sanitaria, ed in particolare:
a) i prodotti di origine animale non devono essere ottenuti da animali provenienti da aziende, stabilimenti o territori soggetti a restrizioni di polizia sanitaria, in riferimento alle disposizioni di cui allallegato I (elencate nellintroduzione a questo scritto);
b) gli animali da cui derivano le carni e i prodotti a base di carne non devono essere stati macellati in uno stabilimento in cui siano stati presenti, al momento della macellazione o della produzione, animali colpiti o sospettati di essere colpiti da una delle malattie elencate nellallegato I e richiamate alla precedente lettera a), o loro carcasse o altre parti, a meno che non sia ufficialmente possibile escludere il sospetto;
c) gli animali e i prodotti dellacquacoltura devono essere conformi a quanto previsto dal DPR n. 555 del 30/12/1992 (norma di recepimento che disciplina il settore).
Obblighi per gli operatori e figura del veterinario aziendale
Il Decreto che sarà emanato dal Ministero della Salute dovrà definire anche gli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori. Infatti, oltre alla sorveglianza e al monitoraggio garantiti dai servizi veterinari delle AUSL, tali operatori dovranno mettere in atto proprie procedure, avvalendosi se necessario di un veterinario aziendale. Figura, questultima, per la quale devono essere definiti nellambito del medesimo decreto, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilità, nonché i requisiti professionali e la specifica formazione correlati allattività da svolgere, con competenza delle regioni e province autonome circa la verifica periodica sulla correttezza delloperato dei professionisti incaricati.
Deroghe
Il Decreto prevede la possibilità di autorizzare, con Decreto del Ministero della Salute dintesa con le regioni interessate, la produzione, la trasformazione o la distribuzione di prodotti provenienti da un territorio soggetto a restrizioni di polizia sanitaria (in riferimento alle malattie di cui allallegato I, già citate) purché non provengano da unazienda infetta o sospetta di essere tale, nel rispetto delle seguenti regole:
Per quanto riguarda i prodotti dellacquacoltura, anche per le deroghe viene richiamata la conformità alle condizioni di cui al DLgs n. 555/1992.
Altre deroghe possono essere concesse nel rispetto delle prescrizioni stabilite in sede comunitaria e, se possibile, in relazione alla situazione di una specifica malattia. Nei casi di deroga devono essere rispettate le prescrizioni di cui agli allegati II e III al Decreto n. 117/2005. In particolare, deve essere apposto un contrassegno di identificazione speciale alle carni provenienti da un territorio che non soddisfa tutte le condizioni di polizia sanitaria, costituito da una croce diagonale sovrapposta al bollo sanitario (due rette al centro del bollo in modo che le indicazioni dello stesso restino leggibili), oppure da un unico bollo ovale di 6,5 per 4,5 centimetri costituito da:
Nel bollo, le lettere devono essere alte cm 0,8, le cifre cm 1. La bollatura deve dare anche informazioni identificative relative al veterinario che ha ispezionato le carni e deve essere apposta sotto la responsabilità del veterinario ufficiale.
Certificazione veterinaria
Lobbligo di certificazione veterinaria che accompagni i prodotti di origine animale è operativo se previsto da disposizioni comunitarie adottate per motivi di polizia sanitaria o in caso di provvedimenti di deroga (ad esempio, trasporto fuori dalla zona infetta per il trattamento previsto).
Il certificato deve essere rilasciato dal veterinario ufficiale, nel rispetto delle disposizioni del Decreto n. 117/2005 e di altre norme nazionali e comunitarie vigenti, con lapplicazione dei principi di cui allallegato IV e lutilizzo esclusivo dei modelli comunitari di certificato. Tali principi devono essere applicati anche nel corso dellattività di verifica dei certificati provenienti da altri Stati Membri, e possono essere così riassunti:
Controllo ufficiale
Sia gli animali che i prodotti di origine animale sono sottoposti a specifici controlli sanitari ufficiali a cura delle regioni e province autonome tramite i servizi veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali, per verificare il rispetto delle disposizioni del DLgs n. 117/2005, di quelle comunitarie e di quelle nazionali ad esso correlate. Viene ribadito, come già stabilito in altre norme vigenti, che le ispezioni devono essere effettuate senza preavviso, e viene richiamato il rispetto del DLgs n. 28/1993 per quanto riguarda sia i controlli sugli scambi intracomunitari sia i provvedimenti nei casi di infrazione.
Sempre nel campo del controllo ufficiale è garantita, da parte delle regioni, delle province autonome e del Ministero della Salute, la collaborazione con gli esperti comunitari incaricati di effettuare verifiche. In caso di constatato rischio per la sanità animale o per la salute pubblica, oltre ai provvedimenti che possono essere adottati immediatamente dallautorità sanitaria competente per territorio, i provvedimenti durgenza e le misure cautelari sono adottati dallo Stato (art. 117 del DLgs n. 112/1998) e devono essere applicati in maniera conforme da ogni autorità competente nei rispettivi territori.
Importazioni da Paesi Terzi
Lart. 7 del DLgs n. 117/2005 stabilisce lapplicabilità delle regole sopra esposte anche alle importazioni da Paesi Terzi di partite di prodotti di origine animale, le quali devono essere accompagnate dal certificato veterinario già previsto dallart. 5 (che deve essere in versione originale, come riportato nellallegato IV, punto 3). Tale documento attesta la conformità del prodotto ai requisiti sanitari previsti e alle eventuali condizioni dimportazione specifiche, fissate in sede comunitaria. I controlli ufficiali, in questo caso, vengono effettuati dal Ministero della salute mediante i Posti dIspezione Frontaliera (PIF). Lo stesso Ministero, di concerto con quello dellEconomia e delle Finanze, decreta le modalità di controllo, nei quali sono coinvolti sia i PIF che gli uffici doganali, relativamente ai prodotti introdotti mediante spedizioni postali o al seguito di passeggeri o come campioni commerciali, non rientranti tra quelli di cui al DLgs n. 80/2000.
Pre-notifica
Per lintroduzione sul territorio nazionale di animali vivi e prodotti di origine animale restano operative le modalità di pre-notifica previste dal DLgs n. 28/1993. Il primo destinatario (vale a dire colui che riceve la partita da uno speditore di un altro Stato Membro) deve comunicare larrivo allUfficio per gli Adempimenti Comunitari (Uvac) ed allAUSL competenti per territorio, utilizzando il modello di pre-notifica predisposto dal Ministero con tutti i dati informativi previsti. La pre-notifica, in maniera leggibile (in caso contrario è considerata come non avvenuta) ed entro i tempi stabiliti dallo stesso DLgs n. 28/1993, può essere trasmessa mediante i mezzi scritti ritenuti idonei, con priorità per gli strumenti informatici e telematici accessibili anche via internet. Viene quindi ritenuto valido linvio a mezzo posta elettronica.
Conclusioni
Le nuove norme di polizia sanitaria vanno ad integrare, con alcune regole generali, lormai consistente normativa della filiera dei prodotti di origine animale, ma devono essere completate da decreti ministeriali che codifichino il sistema di sorveglianza, le procedure obbligatorie a carico degli operatori, la figura del veterinario aziendale (che non deve essere confusa con quella del veterinario ufficiale, a cui spettano, come si è visto, precisi compiti) e le modalità di controllo sui prodotti introdotti a mezzo posta, al seguito di viaggiatori o come campioni commerciali.
La loro vigenza ha, come limite, lentrata in vigore delle analoghe norme delle regioni e province autonome, competenti in materia, secondo lart. 117, comma quinto, della Costituzione: norme che dovranno, comunque, essere adottate rispettando i vincoli derivanti dallordinamento comunitario e i principi fondamentali desumibili dal Decreto n. 117/2005, e che non potranno quindi discostarsi molto dal testo qui esaminato dovendo comunque attuare la Direttiva n. 2002/99/CE.
È auspicabile una sollecita rettifica dellallegato I, dato che lerrata corrispondenza tra alcune direttive comunitarie e i decreti nazionali di attuazione, seppur facilmente individuabili dagli addetti ai lavori più attenti, può causare una certa confusione.
Marco Cappelli
Tecnico della Prevenzione
Riferimenti normativi
To subscribe to a Magazine or buy a copy of a Yearbook
From traditional advertising to digital tools such as Newsletter and Direct Email Marketing. Let's build together the most effective communication strategy for your growth.
Find outFrom traditional advertising to digital tools such as Newsletter and Direct Email Marketing. Let's build together the most effective communication strategy for your growth.
Find out