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BAT macelli e industrie sottoprodotti di origine animale

of Redazione


Partendo dalla Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, la Commissione europea ha pubblicato le migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Practice) per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (Aia).

Emissioni e installazioni
La definizione europea di “emissione” è ampia e comprende: lo scarico diretto o indiretto da fonti puntiformi o diffuse dell’installazione di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno. I luoghi producono emissioni sono definiti “installazioni”, ovvero una unità tecnica permanente e qualsiasi altra attività accessoria che può impattare sulle emissioni e sull’inquinamento. Fra le “installazioni” produttive di “emissioni” rientrano i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e coprodotti commestibili (All. 1, Dir. 2010/75/UE, punti 6.4; 6.5; 6.6). Le BAT descritte dalla Commissione si riferiscono alle seguenti attività:
funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 mg al giorno;
smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 mg al giorno;
trattamento a gestione indipendente di acque reflue il cui carico inquinante principale provenga dalle attività suddette;
la trasformazione di sottoprodotti di origine animale e/o di coprodotti commestibili, la combustione di farine di carne e ossa e/o di grasso animale, le attività di incenerimento delle carcasse, il compostaggio o la digestione anaerobica se associate alle attività considerate dalle BAT in questione.
La Commissione rimanda invece ad ulteriori BAT per le industrie che producono alimenti con tagli standard di animali di grandi dimensioni o dei tagli di pollame. Questi settori potrebbero rientrare nelle BAT per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte; Sono fatte salve le normative pertinenti, ad esempio in materia di igiene, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere degli animali, biosicurezza ed efficienza energetica (principio “l’efficienza energetica al primo posto”).
Le tecniche elencate e descritte dalla Commissione “non sono prescrittive né esaustive”, ma rappresentano “un inventario degli input e degli output” che concorrono a migliorare la prestazione ambientale complessiva delle “installazioni” considerate.

Ambito di applicazione
Le presenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili si riferiscono alle seguenti attività di cui all’Allegato I della Direttiva 2010/75/UE:
6.4. a) funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 mg al giorno;
6.5. lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 mg al giorno;
6.11. trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE1, purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT.
Le presenti conclusioni sulle BAT riguardano altresì quanto segue:
la trasformazione di sottoprodotti di origine animale e/o di coprodotti commestibili (quali il rendering e la fusione di grassi, la trasformazione delle piume, la produzione di farina di pesce e olio di pesce, la trasformazione del sangue e la produzione di gelatine) che rientrano nella descrizione dell’attività di cui all’allegato I, punto 6.4, lettera b), punto i), e/o punto 6.5, della direttiva 2010/75/UE;
la combustione di farine di carne e ossa e/o di grasso animale;
la combustione (ad esempio in ossidatori termici o caldaie a vapore) di gas maleodoranti (derivanti dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT), compresi i gas incondensabili;
l’incenerimento di carcasse, se direttamente associato alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT;
la conservazione delle pelli, se direttamente associata alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT;
la manipolazione di budelli e frattaglie (visceri);
il compostaggio e la digestione anaerobica, se direttamente associati alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT;
il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse, a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT e che il trattamento delle acque reflue non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 91/271/CEE1.
Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano quanto segue:
gli impianti di combustione in situ non contemplati nell’elenco di cui sopra che generano gas caldi che non sono utilizzati per il riscaldamento a contatto diretto, l’essiccazione o altri trattamenti degli oggetti o dei materiali. Tali impianti potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione o nell’ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio2;
la produzione di alimenti dopo la realizzazione dei tagli standard di animali di grandi dimensioni o dei tagli di pollame, che potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;
lo smaltimento di rifiuti in discarica, disciplinato dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio3. In particolare, il deposito sotterraneo permanente e quello a lungo termine (≥ 1 anno prima che avvenga lo smaltimento, ≥ 3 anni prima che avvenga il recupero) rientrano nella direttiva 1999/31/CE.
Altre conclusioni sulle BAT e documenti di riferimento potenzialmente pertinenti per le attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT includono:
grandi impianti di combustione;
industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;
sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e degli scarichi gassosi nell’industria chimica;
trattamento dei rifiuti;
incenerimento dei rifiuti;
industria conciaria;
monitoraggio delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua da installazioni soggette alla direttiva relativa alle emissioni industriali;
effetti economici ed effetti incrociati;
emissioni prodotte dallo stoccaggio;
efficienza energetica;
sistemi di raffreddamento industriali.
Le presenti conclusioni sulle BAT si applicano fatte salve altre normative pertinenti, ad esempio in materia di igiene, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere degli animali, biosicurezza ed efficienza energetica (principio “l’efficienza energetica al primo posto”).


Fonte: eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TX/HTML/?uri=OJ:L_202302749



Note
Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1).
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).



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