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Macellazione

La macellazione rituale in Italia: legislazione, riflessioni e commenti

di Gili S.

Il nostro collaboratore Alfonso Piscopo, uno degli autori.

Premessa

Le macellazioni rituali consacrate secondo i riti religiosi Islamico ed Ebraico, prendono corpo nell’ordinamento nazionale con il concordato tra lo Stato Italiano e le comunità religiose presenti nel nostro territorio.

Le diverse comunità e organizzazioni religiose interessate, si muovono seguendo precetti di natura religiosa che riguardano tuttavia anche aspetti legati all’alimentazione e alle caratteristiche che deve possedere il cibo destinato al consumo umano.

Tralasciando gli aspetti più teorici che riguardano la definizione di ciò che religiosamente parlando è ammesso e ciò che non lo è, appare indispensabile ricordare come materialmente avviene la macellazione rituale che presenta caratteristiche molto simili in caso di rito islamico ed in caso di rito ebraico.

Si osserva che le macellazioni rituali islamiche ed ebraiche prevedono un sistema di uccisione degli animali fortemente radicata a delle modalità ataviche, a cui l’animale deve soggiacere prima di essere macellato, e che appaiono particolarmente crudeli e causa di sofferenze che potrebbero essere evitate o quantomeno ridotte.

L’animale subisce un rito preparatorio che preconizza la morte e che conferisce sacralità a tutte le operazioni connesse alla macellazione. Successivamente l’animale viene immobilizzato e poi viene sottoposto al taglio rituale.

La macellazione rituale avviene con un taglio netto e preciso in maniera tale da recidere le arterie carotidi, le vene giugulari, la trachea e l’esofago senza alcun tipo di stordimento preventivo.

La deroga prevista per il rito Ebraico e Musulmano in materia di macellazione dell’animale consiste pertanto nella uccisione dell’animale senza previo stordimento.

Le regole contenute nel nei vari precetti religiosi relativi alla macellazione stabiliscono che l’uccisione finalizzata al consumo alimentare degli animali, deve avere le seguenti finalità:

  1. avvenire senza sofferenza inutile;
  • ottenere carne priva di sangue (il più possibile) poiché non ne è ammesso il consumo.
  • La sofferenza negli istanti che precedono la morte dell’animale è condizione che deve essere in ogni modo limitata. Questi due elementi, costituiscono i punti cardinali, su cui si fonda la macellazione rituale consentita ufficialmente in Italia con il DM 11/06/1980.

    La macellazione rituale, nel rispetto della libertà religiosa, è quindi formalmente compatibile con i principi fissati dal nostro ordinamento legislativo essendo consentita sia da norme di origine nazionale che comunitaria.

    La dibattuta e controversa questione che da sempre divide favorevoli e contrari in tema di macellazione rituale non può pertanto riguardare il veto a macellare l’animale visto che la legge lo consente, ma piuttosto deve vertere sui limiti della libertà di religione che deve essere concessa nell’ordinamento legislativo di uno stato oggettivamente laico.

    Nel caso specifico ci si chiede fino a che punto può prevalere un determinato bene (la libertà di praticare un rito religioso particolarmente cruento) a discapito di un altro bene tutelato da specifiche e rigorose norme di legge (il diritto degli animali a non subire sofferenze evitabili o addirittura inutili).

    L’articolo 3 del DLgs 333/1998 prevede che le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione e abbattimento debbano essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

    Il citato articolo, nella parte relativa allo stordimento, introduce un concetto importante; e cioè che l’animale prima di essere ucciso, deve essere privo di coscienza; allo scopo di evitargli inutili sofferenze. Nel contempo, in altra parte dello stesso decreto legislativo, si deroga a questo concetto consentendo l’uccisione dell’animale senza stordimento preventivo, in caso di macellazione imposta da rito religioso.

    Esiste a nostro avviso una ambiguità di fondo legata al fatto che da una parte è ritenuto formalmente indispensabile per ridurre le sofferenze, procedere allo stordimento degli animali prima della macellazione, mentre dall’altra si consente di derogare a questo principio per motivi religiosi.

    In aggiunta suscita perplessità il fatto che il legislatore nel concedere tale deroga sia stato sostanzialmente vago nella definizione di ciò che è accettabile e di ciò che non lo è, rimandando alle autorità religiose che richiedono le macellazioni rituali la competenza in materia di verifica e controllo della correttezza delle manualità adottate.

    In pratica, mentre da un lato il legislatore considera il benessere degli animali un bene da tutelare attentamente (nel DLgs 333/98 vi sono pagine di allegati che dettagliano tutto ciò che riguarda la tutela degli animali durante la macellazione e l’abbattimento), dall’altro ritiene di non dover entrare nel merito specifico di una forma di macellazione, che agli occhi degli addetti ai lavori, appare particolarmente cruenta e causa di intense sofferenze.

    Può essere paradossale contestare determinati comportamenti non consentiti nei confronti degli animali (un esempio per tutti sono le regole di utilizzo degli strumenti che provocano scariche elettriche) quando subito dopo gli stessi animali verranno uccisi senza stordimento preventivo poiché destinati ad una macellazione rituale.

    Forse sarebbe stato più opportuno consentire ai veterinari ufficiali operanti negli stabilimenti di macellazione, sicuramente competenti in materia di sofferenza degli animali, di esprimere la propria opinione in modo meno ambiguo sull’argomento. Le regole contenute nei testi di carattere religioso stabiliscono che la morte dell’animale debba avvenire senza sofferenza; e che la carne ottenuta da questo tipo di macellazione sia priva di sangue.

    La morte dell’animale (secondo questi testi) è istantanea e praticamente indolore; ed inoltre determina un rapido dissanguamento.

    Anche le disposizioni legislative europee fissano principi volti a limitare le sofferenze degli animali durante la macellazione e forniscono indicazioni circa necessità di ottenere un dissanguamento rapido e completo.

    Le finalità sembrano essere identiche, tuttavia appare singolare il fatto che, in assenza di particolari motivazioni religiose, la macellazione degli animali senza stordimento preventivo possa costituire la fattispecie prevista dall’articolo 727 cp (maltrattamento degli animali).

    Sulla base di queste considerazioni ruotano i punti controversi della discussione inerente le macellazioni rituali ed è proprio su questi argomenti che è nostro intendimento confrontarci con altri colleghi interessati o coinvolti professionalmente con la materia di cui trattasi.

    Introduzione

    La macellazione rituale (sia islamica che ebraica) è consentita dalle vigenti disposizioni di legge come deroga alle norme generali in materia di protezione degli animali durante la macellazione e l’abbattimento; nonostante ciò rappresenta tuttora un forte motivo di biasimo per quella parte di popolazione più sensibile agli aspetti legati alla protezione degli animali.

    La disapprovazione che viene suscitata è sostanzialmente legata alla deroga all’obbligo dello stordimento preventivo e quindi alla conseguente uccisione, mediante giugulazione, di animali perfettamente coscienti.

    Il presente articolo è volto a fornire elementi e spunti il più possibili oggettivi per una riflessione sull’argomento alla luce delle vigenti disposizioni legislative e di esperienze personali.

    Principali riferimenti legislativi

    (Sono citate norme vigenti e già abrogate che contengono riferimenti alla macellazione rituale).

    Legge 02/08/1978 n. 439 (GU n. 227 del 16 agosto 1978) (abrogata)

    Norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 74/577, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione.

    Introduce l’obbligo di stordimento degli animali prima della macellazione. Stabilisce la necessità di disporre di personale qualificato e capace per effettuare lo stordimento. Prevede deroghe all’obbligo di stordimento per le macellazioni d’urgenza, e per le macellazioni effettuate in osservanza di riti religiosi.

    DM 16/02/1980 (GU n. 56 del 27/07/1980) (superato)

    Norme di attuazione della Legge 02/08/1978 n. 439

    Elenca i sistemi di stordimento consentiti. Ribadisce l’obbligo di un adeguato grado di qualificazione per il personale che esegue le operazioni di stordimento. Sancisce che le violazioni in materia di stordimento sono da sanzionare ai sensi dell’articolo 727 cp.

    DM 11/06/1980 (G.U. n. 168 del 20/06/1980) (vigente)

    Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico ed islamico

    Autorizza la macellazione rituale senza preventivo stordimento. Stabilisce che per l’operazione debba essere utilizzato un coltello affilatissimo in modo che possano essere recisi con un unico taglio contemporaneamente l’esofago, la trachea ed i grossi vasi sanguigni del collo. Ribadisce che il personale addetto deve essere qualificato addestrato e a perfetta conoscenza dei metodi rituali. Detta alcune altre indicazioni generali volte a ridurre il più possibile le sofferenze degli animali così macellati.

    DLgs 01/09/1998 n. 333 (G.U. n. 226 del 28/09/1998) (vigente)

    Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento.

    Conferma la possibilità di praticare le macellazioni rituali.

    Identifica il veterinario ufficiale competente sullo stabilimento come una delle autorità competenti in materia di protezione degli animali durante la macellazione.

    Prevede che in caso di macellazioni rituali l’autorità competente a controllare la “conformità” del rito sia l’autorità religiosa per conto della quale sono effettuate tali macellazioni, rimandando però al veterinario ufficiale per le altre disposizioni contenute nel decreto.

    Non prevede alcun tipo di autorizzazione preventiva da parte delle autorità competenti per poter praticare il rito (islamico o ebraico); è sufficiente che il titolare dello stabilimento comunichi all’autorità competente di essere in possesso dei requisiti necessari.

    Stabilisce alcuni requisiti strutturali minimi per poter affettare le macellazioni rituali (immobilizzazione dei bovini con metodo meccanico).

    Va precisato che il Ministero della Salute nel dare applicazione a tale decreto legislativo, oltre ad avere acquisito dai competenti servizi veterinari uno specifico parere, non previsto dalla norma, sull’idoneità dei singoli stabilimenti di macellazione aventi intenzione di procedere alle macellazioni rituali, ha ribadito l’obbligo, per il veterinario ufficiale di stabilimento, di effettuare un’attenta vigilanza intesa a verificare il rispetto delle disposizioni contenute nello stesso DLgs 333/98, onde evitare inutili sofferenze agli animali nel corso delle macellazioni.

    DLgs 18/04/1994 n. 286 (abrogato) (SOGU n. 111 del 14/05/1994)

    Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche

    Stabilisce che l’eviscerazione degli animali deve essere effettuata immediatamente, e terminata al più tardi 45 minuti dopo lo stordimento o, in caso di macellazione imposta da un rito religioso, mezz’ora dopo il dissanguamento (allegato I, capitolo VII, punto 32 — igiene della macellazione).

    Regolamento (CE) n. 853/2004 (vigente) (GUCE L 139 del 30/04/2004)

    Che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

    Stabilisce che durante il dissanguamento degli animali la trachea, l’esofago devono rimanere intatti, salvo nel caso di macellazione effettuata secondo un’usanza religiosa (allegato III, sezione I, capitolo IV, punto 7 lettera a).

    Considerazioni varie

    I presupposti che stanno alla base della macellazione rituale sono sicuramente riconducibili sia a motivi sanitari sia all’esigenza di ridurre le sofferenze degli animali durante la loro uccisione.

    Questi presupposti, da ritenere assolutamente condivisibili, sono gli stessi che stanno alla base delle varie disposizioni legislative, nazionali e comunitarie in materia di macellazione degli animali.

    Occorre tuttavia fare le seguenti considerazioni.

    Aspetti igienici

    I Musulmani intervistati in merito riferiscono infatti di un maggiore dissanguamento ottenuto con la macellazione rituale, essendo l’apparato cardiocircolatorio perfettamente funzionante al momento del taglio.

    In pratica a detta degli interessati il fatto che l’animale non sia stordito rappresenta il presupposto fondamentale della macellazione rituale poiché in tal modo la giugulazione determinerebbe un migliore dissanguamento delle carni; ciò sembrerebbe irrinunciabile per poter parlare di macellazione rituale. Ne conseguirebbe una maggiore conservabilità delle carni così ottenute.

    Queste motivazioni possono essere ritenute superate dalle moderne tecniche di macellazione e difficilmente trovano riscontri su base scientifica; al contrario è ipotizzabile che un unico taglio che recida pelle esofago, trachea e grossi vasi sanguigni del collo possa comportare maggiori rischi di immissione di materiale contaminante (peli, sporcizia, contenuto ruminale ecc…) direttamente nel sistema vascolare e quindi di contaminazione delle carni; in tal senso appaiono pertinenti le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero della Sanità 6/1998 che prevedono l’obbligo durante la normale macellazione di procedere con la tecnica del doppio coltello proprio per ridurre i rischi di contaminazione delle carni.

    Sofferenze degli animali

    I contenuti delle citate disposizioni legislative (anche se abrogate) sembrano essere basate sulla convinzione che la macellazione rituale comporti maggiori sofferenze per gli animali rispetto alla macellazione preceduta da stordimento. Ciò traspare in particolare sia dal DM 11/06/1980 che dal DLgs 333/98.

    Dal punto di vista oggettivo e sulla base di evidenze scientifiche appare tuttavia difficile giungere a conclusioni inequivocabili.

    Si possono fare tuttavia le considerazioni che seguono.

    Confronto con la normale macellazione

    In tal senso può essere significativo suddividere la macellazione in tre fasi:

    1. Immobilizzazione dell’animale: in caso di macellazione rituale le manualità che devono essere compiute per poter praticare il taglio rituale sono più complesse e comportano (spesso) la necessità di capovolgere letteralmente l’animale; ciò si rende necessario, soprattutto nella specie bovina, per poter accedere facilmente alla parte inferiore del collo sede del taglio rituale. Queste operazioni volte a consentire una facile giugulazione sono certamente causa di stress per l’animale che si viene a trovare in una posizione del tutto anomala per un periodo di tempo che può diventare particolarmente lungo se gli addetti non sono sufficientemente rapidi e abili. Al contrario il contenimento ed immobilizzazione in caso di normale macellazione è più agevole, solitamente più rapido e non comporta la necessità di posizionare l’animale in modo anomalo.
  • Stordimento e/o giugulazione diretta: appare difficile dare un giudizio relativo a questa fase; a parere di vari Musulmani intervistati il taglio è meno doloroso del trauma provocato dal proiettile captivo; in effetti questo sistema di stordimento provoca una perforazione della scatola cranica che tanto indolore non sembra! In caso di stordimento non ben eseguito lo stress e le sofferenze per l’animale indubbiamente aumentano.
  • Dissanguamento/periodo agonico: si osserva che dopo il taglio rituale l’agonia dell’animale si protrae per un tempo sensibilmente maggiore rispetto a quanto accade per gli animali sottoposti a preventivo stordimento. Si riscontra infatti la persistenza sia del riflesso corneale sia dell’attività respiratoria per un tempo anche superiore al minuto dopo che il taglio è stato eseguito; queste evidenze testimoniano che l’attività cerebrale dell’animale non viene interrotta subito dopo che i grossi vasi sanguigni del collo sono stati recisi. Al contrario, immediatamente dopo lo stordimento con la pistola a proiettile captivo, sia l’attività respiratoria sia il riflesso corneale cessano a testimonianza di morte cerebrale avvenuta. Sulla base delle suddette evidenze, chi scrive ritiene che le sofferenze che gli animali provano durante la macellazione rituale siano maggiori rispetto a quelle provate durante una normale macellazione.
  • Ulteriori considerazioni inerenti la sofferenza degli animali

    I bovini destinati alla macellazione rituale nei paesi occidentali sono sicuramente di dimensioni superiori a quelle dei bovini esistenti all’epoca della stesura dei precetti inerenti la macellazione rituale.

    Questo aspetto appare rilevante quando si parla di benessere animale durante la macellazione.

    Infatti è indubbiamente più agevole praticare la macellazione rituale con un unico taglio, come vorrebbe il DM 11/06/1980, su animali di piccole dimensioni (ovini) mentre lo è molto meno sui bovini, soprattutto di grandi dimensioni.

    La base teorica della macellazione rituale islamica prevede alcuni aspetti e accorgimenti che spesso non possono essere realizzati per le caratteristiche strutturali dei macelli (ad esempio la posizione della testa dell’animale che dovrebbe essere rivolta verso la Mecca); in tal senso appare inspiegabile e difficilmente accettabile il fatto che relativamente ad alcuni aspetti è possibile derogare ai principi religiosi mentre per altri aspetti, come lo stordimento preventivo, ciò non sia possibile.

    Relativamente a questi aspetti occorre fare le seguenti considerazioni che possono essere spunto per ulteriori approfondimenti sull’argomento:

    Appare opportuno riferire anche quanto espresso dal Comitato Nazionale di Bioetica relativamente alle macellazioni rituali: “non disponiamo di metodi assolutamente sicuri per misurare il dolore degli animali e non possiamo parlare quindi di certezza. Sulla base degli studi scientifici condotti in questo campo esiste però una forte presunzione (contestata peraltro da una minoranza di ricercatori) che la macellazione preceduta dallo stordimento dell’animale causi minore sofferenza della macellazione senza previo stordimento: su questa presunzione è fondata la legislazione Italiana che, seguendo il modello tracciato dalle direttive dell’Unione Europea, impone come regola generale lo stordimento pur ammettendo un certo numero di eccezioni (tra cui quella relativa alle macellazioni rituali, che peraltro interessa una frazione abbastanza piccola degli animali macellati senza previo stordimento)”.

    Non conformità di più comune riscontro/criticità

    Destino delle carni ottenute da macellazione rituale

    Negli ultimi anni, parallelamente all’accrescersi della comunità islamica, si è verificato un costante aumento del numero di macellazioni (bovini e ovicaprini) effettuate secondo il rito musulmano e del numero di macelleria che offrono questo di carni.

    Tuttavia, le macellerie islamiche, alle quali dovrebbero essere destinate tali carni, spesso ritirano solo alcune parti di carcassa tralasciando le parti che tradizionalmente sono di difficile smercio presso la comunità islamica. In particolare, per motivazioni religiose e soprattutto economiche, vengono preferibilmente o esclusivamente consumati solo i tagli ottenuti dai quarti anteriori tendendo ad escludere i tagli ottenuti dai quarti posteriori.

    Per queste motivazioni, può venirsi a creare l’esigenza di “smaltire” commercialmente parti di carcassa (segnatamente i tagli posteriori) che sono “rifiutate” dai consumatori musulmani, generando così i presupposti per una somministrazione a consumatori di religione non musulmana di carni destinate in origine alla comunità islamica.

    In aggiunta va detto che le carni ottenute da macellazioni rituali non sono praticamente distinguibili da quelle ottenute mediante macellazione con stordimento preventivo dell’animale.

    A riprova di ciò si osserva che per evitare confusioni viene spesso apposto un particolare timbro di riconoscimento sulle carni ottenute da animali macellati a rito, ad uso degli acquirenti che intendono acquistare tali carni

    L’analisi delle disposizioni di legge in materia di macellazione rituale non fornisce chiarimenti in merito alla destinazione delle carni così ottenute, ne indica la necessità di realizzare circuiti commerciali separati, considerando, di fatto, tali carni uguali alle altre (stessa bollatura sanitaria, nessun obbligo di indicare in etichetta il metodo di macellazione ecc…).

    Tuttavia a parere di chi scrive occorre considerare anche i seguenti aspetti:

    Ciò posto, visto che la normativa non lo disciplina sembrerebbe che il fatto non costituisca problema, tuttavia sussistono dubbi che le carni ottenute con la tecnica di macellazione rituale possano essere considerate uguali dal punto di vista igienico sanitario a quelle ottenute con la normale tecnica di macellazione.

    In ogni caso tali carni, una volta entrate nel circuito commerciale non sono distinguibili dalle carni macellate tradizionalmente in quanto non esistono apprezzabili e oggettive differenze macroscopiche né una particolare forma di bollatura obbligatoria che le possa differenziare. Pertanto è molto probabile che un certo quantitativo di carne ottenuta da macellazioni rituali islamiche finisca a inconsapevoli consumatori non musulmani (questo discorso pur se collegato a presupposti differenti è riferibile anche alle macellazioni rituali ebraiche).

    Pareri informali formulati in merito dalla autorità giudiziaria fanno ritenere la suddetta situazione come frode nell’esercizio del commercio (articolo 515 cp). Si tratta comunque di aspetti da approfondire ulteriormente anche per ciò che riguarda l’applicabilità dell’articolo 727 cp in caso di macellazione rituale non “necessaria” per coprire il fabbisogno della comunità, ma giustificata da interessi economici che poco hanno a che vedere con gli aspetti religiosi.

    Conclusioni/proposte operative

    Tuttavia al fine di superare a titolo definitivo i problemi e le ambiguità esistenti attualmente sembrerebbe indispensabile introdurre un sistema di stordimento preventivo degli animali che sia in grado di indurre uno stato di incoscienza negli animali senza nel contempo arrecare danni irreversibili alla funzionalità cerebrale e respiratoria.

    In tal modo verrebbe fatto salvo il principio per cui per poter praticare correttamente una macellazione rituale l’animale deve essere vivo nel momento del dissanguamento, ma riducendo nel contempo l’entità delle sofferenze inflitte per ottenerne la morte.

    In quest’ottica sarebbe auspicabile, e indubbiamente gradito, un parere univoco da parte dei rappresentanti delle comunità islamiche ed ebraiche tenendo presente che i progressi scientifici in materia di tecnologia della macellazione e di conservazione delle carni probabilmente già consentono di giungere ad una soluzione di compromesso che possa soddisfare sia le esigenze religiose sia le esigenze in materia di protezione e rispetto degli animali.

    Dott. Stefano Gili

    Dirigente Veterinario

    ASL 3 Torino

    Dipartimento di Prevenzione

    Unità Operativa Autonoma

    Igiene e Assistenza Veterinaria

    Dott. Alfonso Piscopo

    Dirigente Veterinario

    ASL 1 Agrigento

    Dipartimento di Prevenzione

    Unità Operativa

    Igiene degli Alimenti

    di Origine Animale

    Distretto Sanitario di Bivona



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