Emanuele Guidi.
Introduzione
I Regolamenti Comunitari sulla sicurezza alimentare hanno apportato importanti novità nell’ambito della produzione di alimenti e soprattutto dei controlli ufficiali ad essa correlati.
A partire dal Regolamento CE 178/2002, si è passati da una normativa di tipo verticale (i decreti legislativi degli anni ‘90) ad una di tipo orizzontale, ma soprattutto si è spostato il peso delle responsabilità dall’autorità competente all’operatore, modificando anche le modalità con cui devono essere eseguiti i controlli ufficiali.
Contesto normativo
Il quadro normativo attuale prevede che per opera della Direttiva 41/04/CE tutte le normative verticali di settore specifiche vengano abrogate, ponendo di fatto il controllore pubblico e l’OSA in un dilemma giuridico di compresenza di normativa nuova-normativa superata che verrà dipanato con un testo unico.
Infatti la nota prot. 20151/P del 24.05.06 del Ministero della Salute ha chiarito che i Regolamenti comunitari sono norme a valenza primaria, direttamente applicabili, che hanno priorità in casi di contrasto con la normativa preesistente, anche se non formalmente abrogata.
Nel caso specifico della macellazione suina, il testo giuridico di riferimento non è più il DLgs 286, bensì tutti i regolamenti comunitari, ognuno per il suo specifico campo di applicazione. Poiché il Reg. CE 178/2002 sancisce che la responsabilità principale incombe agli operatori del settore alimentare, si è ritenuto opportuno analizzare le varie fasi della macellazione, a partire dallo scarico degli animali fino alla bollatura sanitaria delle carcasse, individuando per ciascuna di esse i compiti e le responsabilità sia dell’OSA che del Veterinario Ufficiale.
Registrazione e riconoscimento
Ai sensi dei Regg. CE 852, art. 6 e 853, art. 4 gli impianti di macellazione sono sottoposti all’obbligo di riconoscimento. Ciò comporta un’attività ispettiva preliminare da parte dell’Autorità Competente volta a verificare che l’operatore del settore alimentare soddisfa i pertinenti requisiti di cui ai Regg. CE 852/2004 e 853/2004.
Obblighi generali e specifici
I titolari dei macelli devono garantire, secondo quanto previsto dal Reg. CE 178/2002, che nei loro stabilimenti vengano rispettate le disposizioni della legislazione alimentare, in particolare dei Regg. CE 852/2004 e 853/2004, che definiscono obblighi generali e specifici.
Fasi di macellazione.
Indicazioni più dettagliate sono contenute nell’All. III del Reg. 853, che riporta i requisiti da soddisfare relativamente a costruzione, configurazione e attrezzature dei macelli e le misure da adottare per evitare la contaminazione delle carni. In termini di requisiti strutturali, non va dimenticato che la costruzione, gli impianti, l’attrezzatura e il funzionamento dei macelli devono essere tali da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili, secondo quanto previsto dal DLgs n. 333 del 98, relativo alla protezione degli animali durante la macellazione e l’abbattimento.
Nell’All. A dello stesso decreto vengono fornite disposizioni specifiche in tal senso. Il Reg. CE 854/2004 prevede che i controlli relativi sia all’applicazione del piano HACCP che al rispetto dei requisiti in materia di igiene siano eseguiti attraverso il sistema degli audit da parte del veterinario ufficiale. La natura e l’intensità dei compiti di audit per i singoli stabilimenti dipende dal rischio valutato da parte dell’autorità competente.
Il processo di macellazione
Il processo di macellazione si articola in diverse fasi, ognuna disciplinata da specifiche disposizioni normative. Di seguito sono state analizzate le principali.
Requisiti microbiologici e prove di laboratorio
Il Reg. CE 2073/2005 stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi presenti negli alimenti. In particolare, nell’All. II, fissa i criteri di igiene del processo per carne e prodotti a base di carne. Per quanto riguarda le carcasse di suini, sono definiti i limiti per colonie aerobiche, enterobatteriacee e Salmonella spp.
Nell’ambito della macellazione però, oltre ai requisiti sanitari generali e specifici contenuti nei Regg. CE 854/2004 e 2073/2005, bisogna considerare anche quelle patologie specifiche di specie per le quali esistono apposite normative comunitarie. Nel caso dei suini, esami più approfonditi sono previsti per il controllo della trichinosi e della salmonellosi.
Conclusioni
La nuova legislazione comunitaria ha indubbiamente apportato importanti cambiamenti nell’ambito della produzione alimentare. L’operatore del settore alimentare ha l’obbligo di garantire in prima persona che gli alimenti immessi sul mercato siano stati prodotti secondo i criteri stabiliti dalla normativa e che non rappresentino un rischio per la salute del consumatore.
Gli strumenti di cui deve dotarsi sono le procedure basate sul sistema HACCP e sulle corrette prassi igieniche, attraverso i quali deve dimostrare, anche sulla base di evidenze scientifiche, la conformità dei propri prodotti. Sono quindi tali procedure ad essere sottoposte a controlli ufficiale, attraverso la metodologia dell’audit. Il veterinario ufficiale non deve cioè verificare la rispondenza degli impianti di macellazione a specifici requisiti strutturali e operativi, ma deve valutare l’effettiva efficacia, ai fini della sicurezza alimentare, delle scelte strutturali, gestionali e operative effettuate da ciascun stabilimento.
L’esecuzione dei controlli ufficiali lascia impregiudicata la responsabilità legale, in via principale, degli operatori del settore alimentare per la sicurezza dei prodotti alimentari (Reg. CE 853/2004, art. 1). Ciononostante al veterinario viene attribuito un ruolo di supervisore, che richiede una notevole professionalità e competenza, proprio perché gli viene richiesto di giudicare la salubrità e l’igienicità del processo produttivo nel suo complesso e non solo la singola rispondenza a determinati requisiti.
Dott. Emanuele Guidi
Dott.ssa Lucia Romagnoli
Medici veterinari
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