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Metalli pesanti nei prodotti della pesca: la CE adotta nuovi limiti di tolleranza

di Rubino V.

Introduzione

Uno dei settori di maggior delicatezza nell’ambito della sicurezza alimentare è costituito dalla disciplina dei contaminanti presenti nelle derrate alimentari. Questi vengono definiti dal regolamento 315/93 CEE 1 come “ogni sostanza non aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari, ma in essi presente quale residuo della produzione 2, della fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, condizionamento, imballaggio, trasporto o stoccaggio di tali prodotti, o in seguito alla contaminazione dovuta all’ambiente”.

Per disciplina consolidata un prodotto alimentare non può essere commercializzato se contiene contaminanti in quantitativi inaccettabili sotto l’aspetto della salute pubblica e in particolare sul piano tossicologico. La Comunità è dunque impegnata già da molti anni nell’individuazione dei livelli scientifici ritenuti “accettabili” per una serie di sostanze che a tale categoria vengono ascritte, ivi compresi i cosiddetti “metalli pesanti”.

Questi, infatti, possono produrre effetti tossici – anche cumulativi – nell’organismo umano di notevole gravità, e devono quindi essere tenuti entro i livelli più bassi possibile mediante l’impiego di buone pratiche in tutte le fasi della produzione e trasformazione degli alimenti. A titolo esemplificativo valga ricordare che l’assorbimento del piombo può ostacolare lo sviluppo del processo cognitivo e delle prestazioni intellettuali nei bambini, nonché aumentare la pressione sanguigna e le patologie cardiovascolari negli adulti.

Il cadmio può essere accumulato nel corpo umano e comportare disfunzioni renali, danni a carico dello scheletro, carenze nell’apparato riproduttore, oltre ad essere sospettato di una eventuale azione cancerogena. Il metilmercurio può comportare alterazioni nel normale sviluppo cerebrale dei bambini e, in dosi elevate, causare alterazioni neurologiche anche negli adulti.

Gli effetti potenzialmente nocivi delle sostanze indicate hanno quindi spinto la Comunità ad adottare una disciplina piuttosto restrittiva che impedisce la commercializzazione di prodotti con tenori di metalli pesanti superiori ai limiti legali previsti.

Normativa pertinente

Per quanto qui interessa, è opportuno richiamare fra le disposizioni più importanti in materia il regolamento 466/01 CE 3, che, nel quadro del riordino e del consolidamento del regolamento della Commissione 194/97 CE 4, ha predisposto i valori massimi dei tenori dei contaminanti nei prodotti alimentari, sia pure con un elenco non esaustivo.

L’articolo 5 comma 2 del regolamento ha poi stabilito un meccanismo di revisione periodica dei livelli massimi di metalli pesanti e del 3-monocloropropandiolo attraverso una revisione quinquennale degli allegati ad opera della Commissione, da attuarsi sulla base di nuovi dati scientifici e dei risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri.

La disposizione ha così dato corpo alla strategia comunitaria per la sicurezza alimentare esposta dalla Commissione CE nel Libro Bianco del 2000 5, e successivamente consolidatasi nei principi generali della legislazione alimentare contenuti nel regolamento 178/02 CE 6, nella parte in cui viene enunciata la necessità di offrire al consumatore cibi sempre più sicuri attraverso un continuo travaso delle nuove conoscenze scientifiche nel quadro normativo.

I nuovi limiti portati dal regolamento 78/05 CE

Per quanto riguarda il settore della pesca il regolamento 466/01 CE è stato modificato una prima volta nel febbraio del 2002 dal regolamento CE 221/02 7. A distanza di tre anni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20-01-2005 è stato pubblicato il regolamento 78/2005 CE 8, che ha nuovamente modificato le tabelle di riferimento per i metalli pesanti presenti in talune specie acquatiche, al fine di mantenerne il tenore entro il “livello più basso ragionevolmente ottenibile” (ALRA = as low as reasonably achievable). I nuovi limiti sono dunque oggi espressi come mostrano le Tabelle 1, 2 e 3 relative al piombo (Pb), cadmio (Cd) e mercurio (Hg).

Dott. Vito Rubino

Studio Legale Gastini,

Simonelli, Marelli & Strozzi Alessandria

vito.rubino@unipmn.it

Note

1) Regolamento 315/93 CEE del Consiglio del 08-02-1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in GUCE L 37 del 13-02-1993.

2) Ivi compresi i trattamenti applicati alle colture ed al bestiame nella prassi veterinaria. Ne rimangono invece esclusi i corpi estranei quali ad esempio i frantumi d’insetti, i peli di animali, etc…

3) Regolamento (CE) n. 466/2001 del 08-03-2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari, in GUCE L 77 del 16-03-2001.

4) Regolamento 194/97 CE della Commissione che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari, in GUCE L 31 del 01-02-1997, pag. 48, così come modificato dal regolamento 1566/1999 CE, in GUCE L 184 del 17-07-1999, pag. 17.

5) Libro Bianco della Commissione europea sulla sicurezza alimentare, COM (1999) 719 def., disponibile on line sul sito www.europa.eu.int.

6) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178/2002 del 28-01-2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in GUCE L 31, del 01-02-2002.

7) Regolamento della Commissione n. 221/02 del 6 febbraio 2002, in GUUE L 37 del 07-02-2002.

8) Regolamento della Commissione n. 78/2005 del 19-01-2005 che modifica il regolamento 466/01 CE per quanto riguarda i metalli pesanti, in GUUE L 16 del 20-01-2005.



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