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Legislazione

Il Regolamento UE n. 2023/2842 e la Politica Comune della Pesca

di Boffo L.


La Comunità Economica Europea, ormai da alcuni anni, attraverso una serie di atti giuridicamente vincolanti (Regolamenti), ha cercato di disciplinare la Politica Comune della Pesca (PCP), con particolare riferimento alla gestione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine e dell’acquacoltura, alla loro conservazione, trasformazione, trasporto e commercializzazione. Ha altresì istituito un regime all’interno dell’Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale non dichiarata e non regolamentata – INN (IUU – Illegal, Unreported and Unregulated).

La Politica Comune della Pesca ha come obiettivo fondamentale quello di garantire che l’attività di pesca e acquacoltura sia sostenibile da un punto di vista ambientale; inoltre, lo sfruttamento delle risorse biologiche marine non deve essere eccessivo, in maniera da mantenere gli stock ittici al di sopra di certi livelli minimi di sicurezza. Dovranno essere ridotte le catture accidentali. Il settore della pesca, della trasformazione e della commercializzazione dovrà essere reso economicamente redditizio e competitivo. La flotta peschereccia adeguata al livello di sfruttamento consentito dalle risorse biologiche marine. Si dovrà tener conto dei dati e dei pareri espressi dalla comunità scientifica. Fondamentale risulta promuovere lo sviluppo dell’acquacoltura per salvaguardare le popolazioni delle specie ittiche selvatiche e aumentare il livello di occupazione del settore. L’Unione dovrà altresì tenere in considerazione gli aspetti socio economici, in modo da garantire un adeguato tenore di vita a coloro che praticano le attività di pesca e creare un mercato interno dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura rispondente a criteri di efficienza e trasparenza.

Il Regolamento UE n. 2023/2842 ha introdotto importanti modifiche e integrazioni al Regolamento CE 1224/09 riguardante il regime Unionale di controllo della pesca e dell’acquacoltura. Ciascun Stato Membro ha l’obbligo di istituire dei centri di controllo della pesca che hanno il compito di sorvegliare l’attività e lo sforzo di pesca sia dei propri pescherecci che di quelli dei Paesi Terzi che praticano la pesca nelle acque sotto la loro giurisdizione. Il centro di controllo deve essere dotato di personale e attrezzature adeguate (hardware, software), per ricevere ed elaborare le informazioni trasmesse direttamente dai pescherecci e da altri soggetti registrati e sottoposti a tale obbligo. L’attività deve svolgersi 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 in tempo reale. I dati elaborati dal centro di controllo sono messi a disposizione della Commissione e delle altre agenzie dell’Unione.


Sistemi di localizzazione e di controllo dei pescherecci

Tutti i pescherecci che operano nelle acque sotto la giurisdizione dello Stato Membro sono dotati di un sistema di controllo VMS (Vessel Monitoring System) che permette di monitorare, in modo continuo e sistematico, la posizione e i movimenti dei pescherecci ovunque si trovino. La trasmissione dei dati al centro di controllo avviene con sistema satellitare o, se possibile, attraverso rete mobile terrestre. Nel caso ci sia difficoltà nella trasmissione delle informazioni per mancanza di rete, i dati relativi alla posizione del peschereccio vengono registrati per essere inviati successivamente non appena il collegamento viene ripristinato. Queste disposizioni sono valide anche per i pescherecci di Paesi Terzi autorizzati a svolgere attività di pesca nelle acque dell’Unione. I pescherecci di lunghezza inferiore ai 12 metri vengono dotati da ciascun Stato Membro di sistemi alternativi conformi a quelli sviluppati dalla Commissione. Possono essere esonerati dall’obbligo di installazione di sistemi di controllo i pescherecci di dimensioni inferiori ai 9 metri a condizione che:

  • operino entro 6 miglia nautiche dalla linea base e siano dotati di attrezzi fissi;
  • non trascorrano in mare un tempo superiore alle 24 ore; 
  • non operino nelle zone di restrizione.

I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore ai 15 metri devono essere dotati di un sistema di identificazione AIS che deve essere sempre mantenuto in funzione. Il sistema può essere disattivato dal comandante solo per ragioni di sicurezza e protezione del personale, ma deve essere data immediata comunicazione al centro di controllo. Per le imbarcazioni di lunghezza superiore ai 18 metri, che comportano un rischio elevato di non conformità, è prevista l’installazione di sistemi di monitoraggio elettronico a distanza (REM), che consentono di attuare e trasmettere le registrazioni video relative al momento in cui i prodotti della pesca vengono salpati e immagazzinati al fine di controllare l’obbligo dello sbarco dei prodotti della pesca. I video devono essere eseguiti nel rispetto della privacy del personale di bordo.


Giornale di pesca

Le navi da cattura, per esercitare la loro attività, devono essere dotate di licenza di pesca e/o, nel caso effettuino “una attività di pesca specifica” in una determinata zona e per un periodo di tempo ben definito, di autorizzazione rilasciata dallo Stato Membro competente. Il comandante delle navi da cattura deve compilare il giornale di pesca elettronico riportando le seguenti informazioni:

  • identificativo unico della bordata di pesca (la bordata di pesca ha inizio al momento in cui la nave da cattura lascia il porto e termina al momento del rientro);
  • il CFR o altro numero identificativo e il nome della barca da cattura;
  • il codice FAO alfa 3 delle specie ittiche catturate e la zona di pesca;
  • la data e l’ora della cattura (solo per le navi superiori ai 12 metri);
  • la data e l’ora di partenza e di arrivo in porto;
  • il tipo di attrezzo da pesca utilizzato;
  • i quantitativi in kg o il numero di individui per ciascuna specie detenute a bordo e i quantitativi di taglia inferiore alla taglia minima;
  • i quantitativi in kg di ciascuna specie rigettati in mare;
  • i relativi coefficienti di conversione.

In caso di controllo, sono previste delle tolleranze tra il peso dei quantitativi registrati nel giornale di pesca e i quantitativi detenuti a bordo o sbarcati.

Nel giornale di pesca devono essere registrati anche eventuali attrezzi da pesca persi in mare, specificando la data, l’ora, la posizione e le misure messe in atto per recuperarli. È prevista altresì la registrazione della cattura di eventuali specie sensibili, se sono state rilasciate (slipping), se sono morte o state ferite. Per specie sensibili si intendono quelle il cui stato di conservazione, di distribuzione risente negativamente delle pressioni derivanti da attività umane (art. 6 punto 8 del Reg. UE 2019/1241). I comandanti delle navi da cattura sono obbligati a compilare il giornale di pesca in formato elettronico e trasmettere i dati al centro di controllo almeno una volta al giorno o dopo l’ultima operazione di pesca prima dell’entrata in porto. I comandanti delle imbarcazioni di lunghezza superiore ai 12 metri sono obbligati a trasmettere i dati almeno 4 ore prima dell’entrata in porto, fermo restando che lo Stato Membro può stabilire anche un termine inferiore per la notifica. L’autorità competente dello Stato Membro può vietare l’ingresso in porto se le informazioni trasmesse sono incomplete.


Pesatura dei prodotti della pesca

Tutti i prodotti della pesca, subito dopo lo sbarco, prima di essere immagazzinati, trasportati e immessi sul mercato, devono essere sottoposti a pesatura con sistemi approvati. Sono previste delle deroghe da parte dello Stato Membro come la pesatura dopo il trasporto in un’altra località. La pesatura viene effettuata da una persona fisica o giuridica registrata, da un funzionario di una sala aste o da un acquirente registrato che sono responsabili della correttezza dell’operazione e conservano il registro della pesatura per un periodo di 3 anni. Le autorità competenti dello Stato Membro possono fare richiesta in qualsiasi momento dei dati registrati nel registro delle pesature. Lo Stato Membro può richiedere che la pesatura sia effettuata dai suoi funzionari prima che il prodotto sia trasportato in un’altra località. I risultati della pesatura sono comunicati al comandante della nave da cattura per la compilazione della dichiarazione di sbarco.


Dichiarazione di sbarco

La dichiarazione di sbarco deve contenere le seguenti informazioni:

  • identificativo unico della bordata di pesca;
  • numero CFR o numero identificativo del peschereccio e il relativo nome;
  • codice FAO alfa 3 delle specie sbarcate e le zone geografiche di cattura;
  • i quantitativi in kg o se del caso il numero di individui nonché il numero di individui di taglia inferiore ai limiti;
  • punto di sbarco;
  • data e ora del completamento dello sbarco;
  • data e ora del completamento della pesatura e la persona responsabile;
  • coefficienti di conversione utilizzati.

Le informazioni della dichiarazione di sbarco devono essere trasmesse elettronicamente all’autorità competente dello Stato Membro entro 24 ore dal completamento dello sbarco. Analogamente, entro 24 ore dal completamento della pesatura, devono esser trasmessi elettronicamente i relativi dati.


Trasporto dei prodotti della pesca dopo lo sbarco: compilazione dei documenti

Nel caso i prodotti della pesca siano trasportati subito dopo lo sbarco, prima della prima vendita devono essere accompagnati da un documento di trasporto in cui viene riportata tutta una serie di informazioni relative alla partita o alle partite. Il documento, prima dell’inizio del trasporto, deve essere trasmesso via telematica all’autorità competente dello Stato Membro di destinazione. Il documento reca un identificativo unico e deve contenere le seguenti informazioni:

  • indirizzo di destinazione e identificativo unico del mezzo di trasporto e del vettore;
  • identificativo unico della bordata di pesca;
  • CFR o altro identificativo del peschereccio e relativo nome;
  • codice FAO alfa 3 della specie e relativa zona geografica di cattura;
  • quantitativi di ogni specie trasportata o se del caso numero di individui;
  • nome o numero di identificazione dell’operatore responsabile della pesatura;
  • nome e indirizzo del destinatario;
  • luogo, data e ora del carico;
  • per i prodotti di taglia inferiore a quella minima il peso in kg o se del caso il numero di individui.

Le autorità competenti degli Stati Membri possono concedere delle deroghe se i prodotti della pesca sono trasportati all’interno dell’area portuale o in un raggio di 25 km dal luogo di sbarco. Se i prodotti della pesca sono dichiarati venduti, in una nota di vendita il vettore deve provare che la vendita ha effettivamente avuto luogo. Il documento di trasporto può essere sostituito dalla dichiarazione di sbarco purché questa contenga tutte le informazioni previste dalla normativa.


Nota di vendita

La nota di vendita è compilata dai centri d’asta, dalle organizzazioni di produttori autorizzati e dagli acquirenti registrati presso i mercati all’ingrosso e deve essere trasmessa entro 48 ore all’autorità competente dello Stato Membro nel cui territorio è avvenuta la vendita. Nella nota di vendita compilata elettronicamente devono essere riportate le seguenti informazioni:

  • identificativo unico della bordata di pesca;
  • il CFR o altro numero di identificazione del peschereccio e il suo nome;
  • il nome del venditore della partita/partite;
  • il nome, il CF, la partita IVA dell’acquirente;
  • il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica in cui sono state effettuate le catture;
  • i quantitativi espressi in kg o il numero di individui;
  • il tipo di presentazione, la categoria di calibro, stato di trasformazione, taglia minima di riferimento;
  • nome e numero del responsabile della pesatura;
  • luogo e data di vendita;
  • numero e data della fattura;
  • un riferimento alla dichiarazione della assunzione in carico;
  • l’uso previsto, ad esempio per il consumo umano.

La nota di vendita va compilata e inviata al Centro di controllo anche nel caso sia stata effettuata la pesca senza peschereccio, fermo restando che le informazioni sono limitate a quanto previsto dall’articolo 64 comma 2 del Reg. UE 2023/2842.


Dichiarazione di assunzione in carico

Deve essere compilata dagli OSA che immagazzinano i prodotti della pesca destinati ad essere messi in vendita successivamente. Le informazioni contenute nella dichiarazione di assunzione in carico sono registrate su supporto informatico e trasmesse entro 24 ore per via telematica all’autorità competente dello Stato Membro. Nello specifico deve essere indicato:

  • identificativo unico della bordata di pesca;
  • il CFR o, qualora non sia disponibile, un altro numero identificativo della nave da cattura e il relativo nome;
  • il porto di sbarco;
  • il nome dell’operatore che ha assunto in carico la partita o le partite;
  • codice FAO alfa 3 della specie e zona geografica di provenienza;
  • i quantitativi di ciascuna specie immagazzinata espressa in kg o se del caso il numero di individui;
  • il nome dell’operatore responsabile della pesatura;
  • la denominazione e l’indirizzo del magazzino e il loro identificativo unico;
  • un riferimento al documento di trasporto;
  • per i prodotti di taglia inferiore alla taglia minima il peso o il numero di individui.


Pesca senza peschereccio

È l’attività che non utilizza per la raccolta alcun peschereccio. Esempi sono: la raccolta di molluschi, la pesca subacquea, la pesca da riva, la pesca sul ghiaccio, ecc… Le persone fisiche o giuridiche che effettuano questo tipo di pesca devono essere munite di licenza di pesca e registrate e hanno l’obbligo di comunicare al Centro di controllo le catture effettuate. Nello specifico:

  • identificativo unico del giorno di pesca;
  • identificativo della licenza di pesca;
  • codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica in cui sono state effettuate le catture;
  • la data delle catture;
  • la categoria degli attrezzi da pesca utilizzati;
  • i quantitativi di ciascuna specie in kg o il numero di individui.

Queste informazioni devono esser trasmesse in formato elettronico all’autorità competente dello Stato Membro entro 24 ore dall’inizio dell’attività di pesca.


Pesca ricreativa

Questa attività viene fatta per fini ricreativi, turistici e sportivi. Le persone fisiche che effettuano la pesca ricreativa devono essere registrate e devono dichiarare al Centro di controllo con sistema informatico le catture effettuate. I dati della pesca ricreativa devono essere trasmessi almeno una volta all’anno alla Commissione. È vietata la commercializzazione e la vendita del pescato derivante dalla pesca ricreativa.


Obblighi degli operatori che effettuano la commercializzazione: la tracciabilità

Ciascun Stato Membro è responsabile dell’attività di controllo della Politica Comune della Pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura dall’immissione sul mercato alla vendita al consumatore finale compreso il trasporto. I prodotti della pesca e dell’acquacoltura, prima della immissione sul mercato, sono suddivisi in partite. Il Regolamento UE 2023/2848 ha chiarito che per partita si intende un lotto di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. È formata da un insieme di prodotti della pesca della stessa specie, della stessa presentazione, della stessa zona geografica e dello stesso peschereccio o gruppo di pescherecci. Per i prodotti dell’acquacoltura, oltre ad essere un insieme di soggetti della stessa specie e della stessa presentazione, deve provenire dalla stessa unità di produzione. In deroga a quanto sopra, i prodotti della pesca di più specie di peso inferiore ai 30 kg possono essere inseriti nella stessa partita, purché provengano dalla stessa zona geografica, abbiano la stessa presentazione e siano stati catturati dallo stesso peschereccio.

Dopo la prima vendita e immissione sul mercato, una partita di prodotti della pesca e dell’acquacoltura può essere fusa o suddivisa con un’altra, a condizione che per la nuova partita creata dalla fusione o per quelle create dalla suddivisione possano essere fornite le informazioni relative alla rintracciabilità di cui all’art. 58 paragrafo 5 e alla sua composizione.

Fermo restando le disposizioni del Reg. 178/02, ogni partita deve essere rintracciabile in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura fino alla vendita al consumatore finale. Le partite immesse sul mercato devono essere adeguatamente contrassegnate in maniera da poter essere rintracciabili. Gli operatori devono essere in grado di indicare all’autorità competente chi ha fornito la partita di prodotti della pesca e dell’acquacoltura e a chi è stata ceduta. Inoltre, sulla base di quanto stabilito dall’art. 58 del Reg, UE 2023/2842 devono fornire all’acquirente della partita, in formato elettronico le seguenti informazioni:

per i prodotti della pesca rientranti nel cap. 3 della nomenclatura combinata pescati nell’Unione Europea:

  1. il numero di identificazione della partita;
  2. il numero e il nome di identificazione della nave di cattura;
  3. l’identificativo unico della bordata di pesca (generato in forma automatica dal giornale di pesca elettronico) o l’identificativo o gli identificativi unici del giorno di pesca;

queste disposizioni non si applicano ai pesci ornamentali, ai crostacei ornamentali e ai molluschi ornamentali;

per i prodotti dell’acquacoltura rientranti nel cap. 3 della nomenclatura combinata raccolti nei paesi dell’Unione:

  1. il numero di identificazione della partita;
  2. il nome e il numero di registrazione del produttore o dell’unità di produzione;
  3. la data o le date di raccolta;

per i prodotti pescati e importati nell’Unione Europea:

  1. il numero di identificazione della partita;
  2. il numero IMO o altro numero identificativo della nave di cattura;
  3. il numero del certificato di cattura rilasciato ai sensi del Reg. (UE) 1005/2008;
  4. la data o le date di cattura;

per i prodotti allevati importati nell’Unione Europea:

  1. il numero di identificazione della partita;
  2. il nome e il numero di registrazione dell’unità di produzione in acquacoltura;
  3. la data o le date di raccolta.

Oltre a questi dati devono essere fornite informazioni relativamente alla:

  • denominazione scientifica e commerciale della specie e relativo codice FAO alfa 3;
  • zona geografica per i prodotti della pesca catturati in mare;
  • zona di produzione per i prodotti allevati;
  • zona di cattura per i prodotti catturati in acque dolci (art. 38 paragrafo 1 del Reg. UE 1379/2013);
  • gli attrezzi da pesca (All. III del Reg. UE 1379/2013;
  • i quantitativi in kg o il numero di individui;
  • per i prodotti di taglia inferiore a quella minima i quantitativi in kg o il numero di individui.

Tutte le informazioni di cui sopra devono esser conservate e messe a disposizione, su richiesta, dell’autorità incaricata del controllo. Sono esonerati dall’obbligo delle informazioni di cui sopra i piccoli quantitativi (kg 10 per consumatore al giorno) di prodotti di pesca e acquacoltura venduti direttamente al consumatore finale dai pescherecci, dagli operatori che praticano la pesca senza peschereccio, da coloro che praticano la pesca in acqua dolce e dagli allevatori. Per il salmone viene stabilito un limite di due salmoni al giorno.


Conclusioni

Il Regolamento (UE) n. 2023/2842 risulta piuttosto complesso e articolato, spesso di non facile interpretazione in mancanza di circolari esplicative. La sua applicazione sta incontrando numerose difficoltà in un settore che già di per sé presenta numerose criticità legate spesso alla difficile situazione economico sociale. Molte informazioni che scaturiscono nella produzione primaria non vengono trasmesse alle fasi successive della commercializzazione, per cui si interrompe quella catena che dovrebbe prolungarsi fino alla vendita del prodotto al consumatore finale. Gli stabilimenti di deposito, di riconfezionamento e di lavorazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura spesso non ricevono in formato elettronico dati precisi e puntuali relativi alla partita o alle partite, alla bordata di pesca, all’identificativo unico del giorno di pesca o della data di raccolta per i prodotti dell’acquacoltura, al numero di registrazione dell’unità di produzione, ecc…, rendendo impossibile l’applicazione del dettato normativo. È necessaria una forte attività di sensibilizzazione e di formazione di tutta la filiera produttiva con un ampio coinvolgimento delle associazioni di categoria. Si auspica altresì un intervento del Ministero con emanazione di circolari esplicative sugli aspetti più controversi.

Dott. Luciano Boffo

Consulente Sicurezza Alimentare, Chioggia (VE)



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