it en
Risultati
Sicurezza alimentare

Virus marino CMNV: cautela scientifica e buone prassi nella filiera ittica

di Bodda E.S.C.


La recente pubblicazione su Nature Microbiology1 ha portato all’attenzione della comunità scientifica internazionale il primo caso documentato di trasmissione all’uomo del Covert Mortality Nodavirus (CMNV), virus di origine marina fino ad oggi ritenuto patogeno esclusivo di invertebrati e pesci. Lo studio, condotto dal Laoshan Laboratory di Qingdao e riferito dall’infettivologo, prof. Matteo Bassetti, ha analizzato 70 pazienti affetti da una patologia oculare emergente denominata POH-VAU (Persistent Ocular Hypertensive Viral Anterior Uveitis), confermando l’infezione da CMNV nei tessuti oculari. Prima di qualsiasi riflessione, è doveroso premettere che la comunità scientifica italiana prescrive massima cautela. Stiamo parlando di uno studio pubblicato poche settimane fa, che richiederà tempo per essere validato, replicato e compreso appieno. Come hanno precisato sia l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sia la Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, il CMNV non è mai stato descritto in Europa, la sua diffusione nei Paesi extra-asiatici è ancora poco documentata e il suo reale potenziale zoonosico resta oggetto di studio. Non siamo di fronte ad un’emergenza sanitaria conclamata, ma ad una scoperta scientifica che impone riflessioni serie e misurate, senza allarmismi.


Il quadro normativo: l’HACCP come presidio di sicurezza

La filiera ittica europea poggia su un sistema normativo articolato e rigoroso. Il pilastro centrale è rappresentato dal Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, integrato dal Regolamento (CE) n. 853/2004 sulle norme specifiche per gli alimenti di origine animale, tra cui i prodotti della pesca. Il cuore del sistema è l’obbligo per ogni Operatore del Settore Alimentare (OSA) di predisporre, attuare e mantenere procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Come ha chiarito la giurisprudenza della Cassazione, “la mera esistenza formale di un piano di autocontrollo HACCP non è sufficiente: il piano di autocontrollo esiste se funziona e previene tempestivamente ed in concreto i rischi alimentari” (Cassazione Penale, sent. n. 687/2024). Il sistema HACCP si articola in sette principi fondamentali: analisi dei pericoli, identificazione dei punti critici di controllo, definizione dei limiti critici, monitoraggio costante, azioni correttive, procedure di verifica e documentazione di tutte le procedure. Non si tratta di un mero adempimento burocratico, ma di un metodo sistematico di identificazione, valutazione e controllo dei pericoli per la sicurezza alimentare.


Buone prassi nella lavorazione: dalla cattura alla tavola

Il Regolamento (UE) 2017/625 stabilisce il quadro dei controlli ufficiali per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti. L’articolo 138 prevede che, in caso di non conformità accertata, le autorità competenti adottino ogni azione necessaria, potendo disporre misure che vanno dal ritiro e richiamo dei prodotti fino alla chiusura degli stabilimenti. Le buone prassi nella filiera ittica si concretizzano in accorgimenti che ogni operatore professionale conosce e applica quotidianamente: alla cattura e a bordo delle navi, i prodotti della pesca devono essere manipolati con attrezzature pulite, conservati a temperature controllate, protetti dalla contaminazione. Negli stabilimenti di lavorazione occorre separare le aree pulite da quelle contaminate, controllare costantemente le temperature, sanificare superfici e utensili, formare continuamente il personale. La tracciabilità deve consentire di risalire immediatamente all’origine del prodotto.


Il rischio biologico: questione già regolata

La scoperta del CMNV solleva interrogativi sul rischio biologico nella manipolazione di prodotti ittici, ma questo rischio è tutt’altro che sconosciuto al nostro ordinamento. Il Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) dedica un intero Titolo X agli agenti biologici, imponendo al datore di lavoro specifici obblighi di valutazione e gestione del rischio. L’articolo 271 prescrive che il datore di lavoro tenga conto di tutte le informazioni disponibili sulle caratteristiche dell’agente biologico, comprese le “eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio”. L’articolo 272 impone l’adozione di “misure tecniche, organizzative e procedurali” per evitare ogni esposizione, tra cui dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione e procedure per manipolare campioni in condizioni di sicurezza.


Dispositivi di protezione: investimento, non costo

Un aspetto centrale emerso dallo studio è la correlazione tra manipolazione non protetta e contagio. La Direttiva (UE) 2019/1832 individua espressamente l’industria alimentare e la lavorazione di prodotti ittici tra i settori in cui è necessario l’utilizzo di DPI per la protezione da agenti biologici:

  • guanti di protezione dai microrganismi;
  • occhiali e maschere per proteggere da schizzi;
  • indumenti di protezione dagli agenti biologici;
  • soprammaniche e grembiuli protettivi per chi effettua operazioni di sezionamento.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire DPI conformi, assicurare una formazione adeguata e organizzare addestramento specifico. Non si tratta di un costo accessorio, ma di un investimento strategico nella tutela della salute dei lavoratori e, indirettamente, dei consumatori finali.


Responsabilità degli operatori: prevenzione prima di sanzione

L’ordinamento articola la responsabilità degli operatori della filiera alimentare su più livelli. Sul piano amministrativo, il DLgs n. 193/2007 sanziona l’omessa predisposizione o la non corretta applicazione delle procedure HACCP con sanzioni pecuniarie da 1.000 a 6.000 euro. Sul piano penale, la Legge n. 283/1962 punisce chi detiene per il commercio sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica. La giurisprudenza ha chiarito che il principio di affidamento non opera automaticamente nella catena alimentare: l’operatore a valle non può invocare la responsabilità esclusiva del produttore quando abbia omesso i controlli necessari (Cassazione Penale, sent. n. 687/2024). “La facoltà di eseguire controlli a campione sugli alimenti sfusi costituisce in sé la regola cautelare da osservarsi al fine di evitare di incorrere in responsabilità penale”.


Il CMNV nella prospettiva del rischio emergente

Il Regolamento (UE) 2016/429 impone agli operatori di adottare appropriate misure preventive per garantire che i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici non provochino la diffusione di malattie emergenti. Allo stato attuale, non esiste alcuna misura restrittiva o modifica normativa per i prodotti ittici in relazione al CMNV. Le evidenze scientifiche sono preliminari, circoscritte ad un numero limitato di casi in un’area geografica specifica, e richiedono approfondimenti.


Raccomandazioni operative: il buon senso prima della norma

In assenza di disposizioni specifiche sul CMNV, gli operatori della filiera ittica devono continuare ad applicare rigorosamente le buone prassi consolidate, che rappresentano già una risposta efficace ai rischi biologici:

  • igiene personale e protezioni: utilizzo costante di guanti monouso nella manipolazione di prodotti ittici crudi, lavaggio frequente delle mani, utilizzo di grembiuli e protezioni oculari dove previsto;
  • separazione delle lavorazioni: distinzione fisica tra aree di lavorazione di prodotti crudi e prodotti cotti, sanificazione accurata tra un ciclo produttivo e l’altro;
  • controllo delle temperature: rispetto rigoroso della catena del freddo in tutte le fasi, con registrazione continua delle temperature nei punti critici;
  • tracciabilità: capacità di risalire immediatamente all’origine del prodotto. Come ha chiarito la Cassazione Penale, sent. n. 687/2024, tuttavia, “non vale ad esonerare l’OSA dalla sua responsabilità l’assolvimento dell’obbligo di tracciabilità” se non accompagnato da controlli sostanziali sulla sicurezza del prodotto;
  • formazione del personale: aggiornamento continuo sui rischi biologici, addestramento specifico sull’uso dei DPI, sensibilizzazione sulle corrette procedure igieniche.
  • informazione al consumatore: particolare attenzione alle modalità di conservazione e preparazione domestica, specialmente per i prodotti destinati al consumo crudo.


Conclusioni: la prevenzione come cultura

Il caso CMNV ci ricorda che la sicurezza alimentare è un processo dinamico, che deve saper rispondere all’evoluzione scientifica senza cadere nell’immobilismo né nell’allarmismo. Gli operatori della filiera ittica italiana applicano da decenni standard di sicurezza tra i più elevati al mondo. Il sistema HACCP, quando correttamente implementato, rappresenta uno strumento potente di prevenzione e controllo. La lezione che possiamo trarre è che la prevenzione deve essere cultura aziendale, non obbligo subìto. Significa investire nella formazione continua, dotarsi di DPI adeguati, mantenere aggiornato il piano HACCP alla luce delle conoscenze scientifiche, collaborare con le autorità sanitarie, informare i consumatori con chiarezza.

Il CMNV rappresenta, nella migliore delle ipotesi, un richiamo alla vigilanza costante. Nella peggiore, un potenziale rischio emergente da monitorare con attenzione scientifica e rigore normativo. In entrambi i casi, la risposta giusta è la stessa: continuare a fare bene ciò che già facciamo, con la consapevolezza che nella filiera alimentare la sicurezza è un diritto, la prevenzione un dovere.

Avv. Erik Stefano Carlo Bodda

Cassazionista – Foro di Torino

Responsabile legale

Filiera Equina Italiana


Nota

1. Shuang Liu et al. (2026), An emerging human eye disease is associated with aquatic virus zoonotic infection, Nature Microbiology volume 11, 892–906 pp.



Attiva l'abbonamento

Per abbonarti a una nostra Rivista o acquistare la copia di un Annuario